Art. 12.
(Norme transitorie e finali).

      1. Restano attribuite all'ANPAT le risorse e le strutture tecniche che le leggi e i regolamenti vigenti assegnano all'APAT. All'ANPAT resta attribuita altresì la titolarità di tutti i rapporti istituzionali di tipo convenzionale e contrattuale facenti capo all'APAT.
      2. La definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale definizione, la ripartizione del contributo di cui all'articolo 11, comma 7, è disposta nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Con successivi provvedimenti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le attribuzioni dei compiti assegnati all'APAT da disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non compresi tra quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4. Sino all'emanazione di tali provvedimenti tali compiti continuano a essere svolti dall'ANPAT. Con tali provvedimenti sono altresì disciplinate le attività demandate alle Agenzie finalizzate a garantire un efficace espletamento da parte dell'ANPAT delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).

 

Pag. 22